Audizione X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati - audizione informale dell’Ordine dei Geologi della Sardegna

Esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1930 recante L 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

L’attività mineraria in Sardegna ha una lunga storia che risale all’antichità, una eredità di siti minerari nella sostanza dismessi che possono costituire oggi una importante risorsa per lo sviluppo della regione e della nazione

L’attività mineraria in Sardegna ha lasciato come residuo delle coltivazioni antiche e  moderne circa 70 milioni di mc di sfridi a fronte di circa 200 milioni di mc presenti sul territorio nazionale, una incidenza pari al 35% del totale nazionale.

L’abbandono delle attività minerarie per questioni prettamente economiche non ha facilitato  la ricerca e le innovazioni tecnologiche, determinando un vuoto di formazione che dovrà essere prontamente colmato, attraverso ad esempio un intervento del Governo nel coadiuvare/supportare i Dipartimenti di Geologia alla trasmissione del “know how” scientifico ed industriale necessario per la formazione di esperti indispensabili per lo sforzo minerario che deve affrontare il paese.

Detto ciò, con riguardo agli articoli del decreto-legge si evidenzia quanto segue.

Relativamente all’articolato del Disegno di Legge 1930 proponiamo nel merito dell’Articolo 7 e 10 alcune considerazioni che richiamiamo per punti:

 

Articolo 7 Comma 1

In generale, riteniamo utile ed esaustivo al raggiungimento dell’obbiettivo preposto indicare i documenti da produrre e non i mezzi da utilizzare.

Quindi, proponiamo che il Comma alla lettera B debba prevedere la redazione della  Carta Geologica con uno preciso richiamo alla scala che in ambito minerario è 1:5000, con specifica indicazione della suddivisione litostratigrafica coerente con le direttive del Progetto CARG, con evidenziate le singole litologie, gli elementi tettonici, gli elementi legati al Dissesto Idrogeologico, oltre ad una chiara individuazione ed ubicazione dei possibili depositi di interesse economico.

La Carta Geologica deve inoltre esplicitare il Modello Geologico 3D del sottosuolo, per una profondità adeguata ai corpi mineralizzati di interesse.

Dovrebbe essere definita e prodotta  la Caratterizzazione minero petrografica e geochimica dei materiali e delle rocce, la Caratterizzazione geo-meccanica dei materiali che potrebbero essere interessati da scavo, la Caratterizzazione delle acque sotterranee e superficiali e la definizione dei corpi idrici.

Riteniamo altresì che qualora ci troviamo in presenza di documenti/elaborati (tutti o alcuni) già realizzati da altri e apparentemente esaustivi, in questo articolato si ritiene che debba essere precisato che questi devono comunque essere validati da un Geologo.

 

Sull’ARTICOLO 10 proponiamoalcune considerazioni che richiamiamo per punti:

In generale si rilevano le medesime perplessità già richiamate sull’Articolo 7, infatti anche in questo caso sono indicate delle prescrizioni per realizzare un prodotto non vengono però definiti i contenuti dello stesso.

 

Articolo 10 Comma 2

A nostro avviso prevedere la revoca di un compito affidato ad un corpo tecnico dello Stato ci pare complesso; Riteniamo, pertanto, utile supportare ISPRA, qualora si generino le condizioni, con professionisti iscritti agli Albi professionali, mediante apposite convenzioni di collaborazione tra appunto ISPRA e i Consigli Nazionali dei Geologi e degli Ingegneri, nell’interesse generale dei principi contenuti nel decreto-legge in trattazione.

Articolo 10 Comma 3

Qui a nostro avviso va precisato qual è il prodotto, che nello specifico è La Carta Mineraria d’Italia che invece viene citata solo al comma 7, ne devono essere esplicitati tutti i suoi contenuti compresa la scala, oppure, in alternativa, possono essere richiamati in un apposito allegato o in un rimando a documenti già esistenti.

Articolo 10 Comma 5

Proponiamo di eliminare la dicitura <<non invasive>> e lasciare solo che le tecniche di indagine devono essere coerenti con i principi di sostenibilità ambientale secondo i più moderni e sostenibili standard di esplorazione e ricerca

Articolo 10 Comma 8

A nostro avviso il riferimento alle sole indagini geognostiche è riduttivo, forse si potrebbe prevedere una scheda con i dati più significativi da diffondere con urgenza a Regioni, Università, CNR, Professionisti, ecc. in modo da reperire più dati possibile. Restiamo perplessi per la tempistica perché 30 gg. per produrre una carta in base che contiene tutta questa serie appaiono pochi.