Equo compenso è legge!

Equo compenso per i professionisti, una svolta decisiva a garanzia della qualità delle prestazioni

L’equo compenso per i professionisti è legge. La Camera ha infatti approvato la legge 21 aprile 2023 n.49 (in Gazzetta ufficiale Serie Generale  n. 104 del 5.5.2023), che disciplina  l’equo compenso per le prestazioni professionali dei liberi professionisti.

La legge sull’equo compenso si applica a tutti i professionisti, sia a quelli iscritti ad un ordine che a quelli appartenenti alle professioni non regolamentate.

In particolare la legge n.49/2023 tutela il diritto del professionista di ottenere un giusto ed equo compenso nei rapporti contrattuali sia con le grandi imprese e sia ovviamente  con la Pubblica Amministrazione.

La norma definisce l’equo compenso,  statuendo che “Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti.

Perchè sia equo, il compenso deve rispondere, quindi, a due requisiti:

  • Essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto ed al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, nonchè conforme ai parametri;

se manca uno dei due requisiti il compenso non è equo.

La normativa di cui alla legge n.49/2023 statuisce la nullità di tutte le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, precisando che sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri ministeriali.

La legge n.49/2023 precisa tra l’altro:

  • la nullità delle clausole vessatorie sia quelle che prevedono un compenso inferiore ai parametri che quelle specifiche clausole vessatorie indicative di uno squilibrio nel rapporto professionista/impresa PA, ed elencate  nell’art.3 comma 2, della l. n.49/2023;
  • rimette al giudice la rideterminazione del compenso iniquo;
  • prevede sanzioni per il professionista che violi la legge sull’equo compenso, accettando un contratto/convenzione con il cliente che preveda un compenso difforme dai parametri;
  • disciplina espressamente, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità, la decorrenza della prescrizione del diritto al compenso, fissando la decorrenza del termine di prescrizione dalla cessazione del rapporto;
  • disciplina la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità professionale, fissando la decorrenza dal giorno del compimento della prestazione;
  • introduce una semplificazione della procedura di recupero del compenso, prevedendo il parere di congruità emesso dall’Ordine professionale eventualmente richiesto dal professionista, il che costituisce titolo esecutivo se il debitore non propone innanzi all’autorità giudiziaria opposizione.  
  • prevede che il professionista può tutelarsi contro chi viola la normativa sull’equo compenso impugnando davanti al Tribunale competente l’accordo/convenzione che prevede un compenso non equo, al fine di fare valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione  giudiziale del compenso, rideterminazione che deve essere fatta sulla base dei parametri;

La norma sull’equo compenso di cui alla l. n.49 del 2023  non si applica con effetto retroattivo. 

Infatti la tutela dell’equo compenso si applica ai contratti stipulati successivamente alla legge sull’equo compenso, atteso il preciso disposto dell’art.11 della l. n.49/2023, in cui si afferma espressamente che “Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge”.

Occorre evidenziare della nuova disciplina gli artt. 5, comma 2, ed 8  della l. n.49/2023, che prevedono rispettivamente:

  • a) la decorrenza della prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell’equo compenso dal momento in cui per qualsiasi causa cessa il rapporto con l’impresa e nel caso di una pluralità di prestazioni rese sulla base di una convenzione, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell’ultima prestazione;
  • b) la decorrenza del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.