Casi di esonero
L’ esonero APC può essere concesso nei seguenti casi:
Anzianità di iscrizione superiore ai 30 anni (Art 2, comma 2 del regolamento APC)
-
A partire dai 30 anni di iscrizione, il totale dei crediti da maturare in un triennio (50 CFP) è ridotto in maniera proporzionale di 1 credito per ogni anno di iscrizione.
Altri casi di esonero (Art 2, comma 3 del regolamento APC)
L’esonero dall’APC è, inoltre, concesso dal Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza su domanda presentata dall'interessato nei casi di:
-
gravidanza, con allegazione di documentazione medica;
-
maternità o paternità, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
-
infortunio e/o grave malattia, con allegazione di documentazione medica, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili;
-
nei casi in cui l’iscritto, in via preventiva, dichiari di non esercitare attività professionale, in forma libera o dipendente, e si impegni a non svolgere tale attività per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
-
nei casi in cui l’iscritto, in via preventiva, dichiari e si impegni a svolgere la professione in via esclusiva all'estero senza avvalersi dell'iscrizione all’Albo Unico Nazionale per l'esercizio della propria attività nello Stato straniero per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
-
nei casi di altri impedimenti o cause di forza maggiore oggettivamente accertabili tramite documentazione attestante i medesimi.
Per questi casi il numero di CFP da maturare è ridotto in maniera proporzionale al periodo di impedimento (con la limitazione di 2 CFP al mese con un massimo di 17 CFP all’anno) e, pertanto, la documentazione che deve essere esibita al Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza deve includere l’inizio e la fine dell'impedimento che legittimerebbe l'esonero.
Come inoltrare la richiesta
Le richieste di esonero CFP devono essere inviate a: segreteria@geologi.sardegna.it
Esonero (Art. 2, comma 2)
Per richiedere l’esonero è necessario compilare l’apposito modulo:
Esonero (Art. 2, comma 3)
Per richiedere l’esonero è necessario compilare l’apposito modulo:
La domanda deve essere inviata al termine del periodo di impedimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’ultimo anno del triennio formativo.
Riepilogo delle possibilità di esonero
|
TIPOLOGIA DI ESONERO |
DESCRIZIONE |
|
Esonero per anzianità (Art. 2, comma 2) |
Iscrizione all’Albo da oltre 30 anni |
|
Altri casi di esonero (Art. 2, comma 3) |
Maternità, gravidanza, infortunio o grave malattia, non esercizio della libera professione, cause di forza maggiore |
Riconoscimento dei crediti formativi
È possibile richiedere il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) per le seguenti attività:
-
Partecipazione a congressi, conferenze, corsi di formazione, seminari, webinar. La frequenza frontale dà diritto a 1 CFP per ogni ora di presenza. Per richiedere il riconoscimento di queste attività è necessario inviare l’attestato di partecipazione rilasciato dagli organizzatori, in cui deve essere indicato il numero di ore di frequenza, e il programma.
-
Partecipazione a organismi, gruppi di lavoro o di studio, commissioni tecniche e organi simili istituiti da enti locali, regionali, nazionali e internazionali in rappresentanza del CNG e/o di un Ordine Regionale.
-
Partecipazione a commissioni per esami di Stato per l’abilitazione alla professione.
-
La redazione di libri e le pubblicazioni su riviste tecniche e/o scientifiche.
-
L’attività di tutor in tirocini.
-
Le docenze in corsi, master, dottorati, perfezionamenti e specializzazioni, nonché attività di relatore per tesi di laurea o diplomi.
-
Il superamento di esami universitari.
-
Dottorati di ricerca
Come inoltrare la richiesta
Le richieste di riconoscimento CFP devono essere inviate a: segreteria@geologi.sardegna.it
È necessario compilare l’autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando la documentazione giustificativa (attestati, programmi, ecc.).
